In questi giorni è in votazione alla Camera il testo approvato dalla Commissione Agricoltura, frutto di anni di lavoro perché l’Italia abbia una legge di riferimento a tutela e promozione dell’Agricoltura Contadina.
I singoli e le associazioni che hanno dato vita e forze alla Campagna per la Legge Nazionale sono riusciti nell’intento di far arrivare in Parlamento un testo largamente condiviso, superando divisioni e punti di vista particolari, in molti casi anche vincendo la riluttanza al dialogo aperto con le istituzioni.
Ora la Campagna è arrivata ad un punto fondamentale: dopo la votazione alla Camera la Proposta di Legge dovrà proseguire fino al Senato e completare il complesso iter prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Gli ostacoli non mancheranno.
Ogni individuo e associazione vicino ai temi dell’Agricoltura Contadina e della Sovranità Alimentare è chiamato a dare sostegno alla Campagna in questo momento importante.
L’adesione alla Campagna è un contributo necessario!
Leggi qui le informazioni aggiornate sulla situazione della Legge.
Hai letto il testo della proposta di legge? non è lungo, e già dal primo articolo ti renderai conto dell’importanza:
Disposizioni in materia di agricoltura contadina. Nuova Proposta di Testo Unificato 25-03-2021
Art. 1. (Oggetto e finalità)
1. La presente legge reca norme per la tutela e la valorizzazione dell’agricoltura contadina.
2. La Repubblica sostiene l’agricoltura contadina per contrastare e prevenire lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree interne montane e collinari, anche mediante l’individuazione, il recupero e l’utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati e la ricomposizione fondiaria.
3. A tal fine, conformemente ai principi contenuti nell’articolo 44 della Costituzione e alla Dichiarazione per i diritti dei contadini e delle persone che lavorano in ambito rurale, adottata dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2018, in conformità con la Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001 e reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, nonché con le Linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste approvate dal Comitato sulla sicurezza alimentare mondiale delle Nazioni Unite l’11 maggio 2012, la presente legge ha la finalità di:
a) promuovere la gestione sostenibile, nonché l’uso collettivo della terra quale fonte primaria originaria di cibo per i suoi abitanti, preservando con ciò anche i valori delle culture tradizionali e del territorio per la produzione, la trasformazione e la commercializzazione del bene primario;
b) riconoscere e valorizzare la ricchezza delle diversità in agricoltura come fondamento di politiche agricole differenziate, le quali forniscono tutela specifica alle aziende, in grado così di generare occupazione e valore aggiunto sul piano economico-sociale, dell’ambiente e della salute;
c) agevolare la conoscenza, attraverso campagne di informazione e specifici programmi educativi e di formazione nelle scuole e nelle università, di modelli di produzione agroecologica attenti alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale, al rispetto e alla protezione del suolo;
d) contrastare lo spopolamento delle aree rurali interne e montane anche mediante l’individuazione, il recupero e l’utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati, garantendo, anche mediante l’adozione di misure volte a favorire la ricomposizione fondiaria, l’effettiva sostenibilità degli insediamenti e delle attività umane, valorizzando il legame tra aziende agricole contadine, famiglia, economia e territorio, promuovendo il trasferimento della cultura contadina alle nuove generazioni e sostenendo l’uso collettivo delle terre finalizzato, tra l’altro, alla difesa del suolo e alla tutela della biodiversità ed alla manutenzione idrogeologica, nonché promuovendo politiche per uno sviluppo territoriale inclusivo che favoriscano la creazione di legami e connessioni tra le aree rurali e quelle urbane grazie alla trasformazione degli agricoltori contadini in soggetti promotori di un modello economico, sociale e culturale;
e) sostenere l’esercizio delle agricolture contadine per contrastare lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree montane e collinari e la conseguente drastica riduzione del numero delle aziende agricole e pastoralizootecniche;
f) favorire e valorizzare il ruolo di chi svolge agricoltura contadina, nonché quello dell’agricoltore custode di cui alla legge 1° dicembre 2015, n. 194, quale soggetti naturalmente attivi nella protezione e tutela dell’ambiente e nel contrasto al cambiamento climatico, anche attraverso la manutenzione dei paesaggi, la tutela della biodiversità e una migliore gestione del territorio.
Leggi qui il testo completo.
Legge-Agricoltura-Contadina-Testo-Unificato-13-05-2021